INDUSTRIA ALIMENTARE - Granarolo (accordo 12-10-2023)

 

Art. 11 – Diritti individuali 

  

(…) Per i lavoratori affetti da grave malattia, attestata da certificazione consegnata al medico competente aziendale, ferme le regole legali e contrattuali di trattamento economico di malattia, è prevista la conservazione del posto di lavoro sino ad avvenuta guarigione clinica; rientrano in questa casistica le neoplasie, le patologie gravi del sistema nervoso centrale o dell'apparato muscolo-scheletrico, del sistema cardiovascolare, nonché quelle derivanti da incidenti o interventi chirurgici con esiti gravemente invalidanti sulle capacità fisiche ed intellettuali del lavoratore. (...)


INDUSTRIA ALIMENTARE - Conserve Italia (accordo 4-10-2023)

 

Cap. IX - Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita

 

(...) per i lavoratori affetti da comprovata malattia grave viene prevista la conservazione del posto fino a guarigione; (...)

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI – Bofrost-Overtel  (accordo 12-5-2023)

 

Art. 7) Diritti Sociali

 

(...) b) Aspettativa non retribuita per malattie gravi

Le Parti convengono, a titolo di trattamento di miglior favore, di concedere un periodo di aspettativa non retribuita per malattie gravi che comportino terapie salvavita, a coloro che ne faranno richiesta, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio. (…)
 

PUBBLICI ESERCIZI - ChefExpress (CIA) 5-5-2023-1-12

 

Art. 7 - Conservazione del posto e avviso raggiungimento fine di comporto 

 

(...) b. l'Azienda, nei confronti delle/dei lavoratrici/lavoratori a fronte di ricoveri ospedalieri che comportino lunghe degenze e gravi malattie documentate dal S.S.N., concederà, su richiesta scritta della/del lavoratrice/lavoratore, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 30 giorni di calendario che si andranno a sommare ai 120 giorni già previsti dall'art. 194 del vigente CCNL;

 

c. l'Azienda concederà in caso del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del S.S.N., sempre previa richiesta scritta dell'interessato, un ulteriore periodo di aspettativa non

retribuita non superiore a 6 mesi che si andranno a sommare a quelli previsti dal vigente CCNL; (...)

 

PUBBLICI ESERCIZI – Lagardere Travel Retail Italia e Airest Retail (accordo 3-7-2024)

 

Art. 4. La malattia e la conservazione del posto di lavoro

Articolo 195 del CCNL - Aspettativa generica.

A miglioramento dell'articolo citato si definisce che il periodo di aspettativa generica non retribuita finalizzato alla conservazione del posto di lavoro, sia in caso di malattia che di infortunio, sarà riconosciuto per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Restano ferme tutte le altre condizioni definite nell'articolo citato del CCNL.

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - HBG (accordo 24-6-2022)

 

Art. 5 - Aspettative retribuita per malattia oncologica

 

Le Parti convengono che le Società, con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvederanno, in caso di richiesta da parte dei lavoratori ai sensi dell'art. 195 del CCNL di una "aspettativa generica" pari a 120 giorni, a riconoscere un'indennità pari al 20% della retribuzione tabellare, non cumulabile con altri istituti.


TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - HBG (accordo 24-6-2022)

 

Art. 7 - Aspettative per malattie gravi e infortunio

 

Le Parti convengono che per i lavoratori con malattie gravi che comportino terapie salvavita, diverse da quelle per malattie oncologiche di cui al punto 5 ed esaurito il periodo di congedo straordinario di cui al punto 6, su richiesta del lavoratore, sarà concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 6 mesi con conservazione del posto di lavoro.

 

Analogamente, in caso di malattia conseguente ad infortunio, ai dipendenti che ne faranno richiesta entro il termine del periodo di comporto, sarà concesso un periodo di aspettativa non retribuita massimo di 12 mesi, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.


TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - Marchiol (accordo 26-6-2023)

 

Capitolo 2, lett. g) - Aspettative per malattie gravi 

 

Le Parti convengono, a titolo di trattamento di maggior favore per il Lavoratore, di concedere un periodo di aspettativa non retribuita, per malattie gravi che comportino terapie salvavita, ai Lavoratori che ne faranno richiesta, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i

Lavoratori tale aspettativa si aggiunge pertanto a quanto previsto dall'articolo n. 192 (aspettativa non retribuita per malattia) del CCNL vigente.

Analogamente sarà concesso un periodo di aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, in caso di malattia conseguente ad infortunio.


CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Capitolo VI, art. 28: Aspettativa 

L' impresa può concedere al lavoratore che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa. L'aspettativa potrà essere concessa dall'impresa indipendentemente dall'anzianità di servizio qualora motivata da gravi necessità personali o

familiari.

L' impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, indipendentemente dall'anzianità di servizio potrà concedere un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:

a) per assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza;

b) in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni.

L' impresa inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favorirà il reinserimento lavorativo alla luce delle indicazioni delle strutture specializzate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione.

L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione.

 

CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Parte II, Art. 39, co. 16: Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali

Superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti economici (...) per un continuativo grave evento morboso, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Il periodo di aspettativa, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto né dell'arco temporale di 36 mesi, previsti nel presente articolo al comma 8 e nei Chiarimenti a verbale.

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. IV, Titolo VI, Art. 2; Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

(...)

Aspettativa

Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente il lavoratore potrà usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell’aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni.

Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per tutti gli istituti.

Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni potrà chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. A tali fini il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica PMI (cod. CNEL C018)

 

Art. 55: Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro

(...)

2) CONSERVAZIONE DEL POSTO 

(...)

Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi. 

Le suddette richieste vanno presentate, rispettivamente, entro la scadenza del periodo di conservazione del posto o di aspettativa. 

Dal 1° ottobre 1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, intervallate nel tempo e che pur nella discontinuità consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa, permetteranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. 

(...)

 

CCNL artigianato area meccanica (cod. CNEL C030)

 

Art. 61: Trattamento in caso di malattia e infortunio (settore metalmeccanica e installazione impianti ex operai)

(...)

Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.

(...)

Aspettativa non retribuita per malattia/infortunio

Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni.

Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e non dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. 

Dichiarazione delle parti

Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di «grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni dell'Interpello n. 16/2008 e la circolare Prot. 25/1/0016754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro. 

 

[La medesima disciplina trova applicazione anche per gli impiegati del settore metalmeccanico e installazione impianti (art. 73), per gli operai (art. 83) e per gli impiegati (art. 95) del settore orafo, argentiero ed affini e restauro di beni culturali]

 

Art. 106: Trattamento in caso di malattia e infortunio (settore odontotecnica operai)

(...)

Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.

(...)

Aspettativa non retribuita per malattia/infortunio

Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni.

Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e non dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. 

Dichiarazione delle parti

Considerato che, alla data di stipula della presente intesa, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di «grave infermità» le Parti concordano di richiamare le indicazioni dell'Interpello n. 16/2008 e la circolare Prot. 25/1/0016754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro. 

 

[La medesima disciplina trova applicazione anche per gli impiegati del settore odontotecnico (art. 122)]

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 62: Malattia e infortunio sul lavoro (Dichiarazione a verbale)

Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita") ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto. Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie ed alle medesime condizioni.

 

CCNL industria alimentare (cod. CNEL E012)

 

Art. 47: Malattia e infortunio non sul lavoro

(...)

Le Parti, in ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutela del principio di parità di trattamento, con particolare riferimento alla Direttiva 2000/78/CE ed all'attuazione di essa a livello nazionale operata con il D.lgs. n. 216 del 2003, intendono con il presente Contratto dettare una disciplina differenziata del comporto di malattia valevole per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99, sul rilievo che essi risultano maggiormente esposti al rischio di malattia a causa di tale condizione, e ciò indipendentemente dalla riconducibilità dell'assenza per malattia alla patologia invalidante.

Le Parti convengono che i termini di conservazione del posto durante la malattia previsti al punto 1 del presente articolo sono aumentati di 90 giorni per il lavoratore con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99. 

Durante il periodo ulteriore di conservazione del posto, non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.

L'azienda almeno 48 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto e in ogni caso 48 ore prima dell'adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, ne darà informazione al lavoratore.

Le Parti, a fronte di un intervento normativo che detti una specifica disciplina di tali ipotesi, valuteranno congiuntamente gli eventuali e necessari interventi.

Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. 

A tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di attuazione di quanto previsto al comma precedente. 

Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.

(...)

 

CCNL terziario, distribuzione e servizi (cod. CNEL H011)

 

Art. 192: Aspettativa non retribuita per malattia 

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 186 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. 

(...)

A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. 

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. 

(...)

 

CCNL distribuzione moderna organizzata (cod. CNEL H008)

 

Art. 175: Aspettativa non retribuita per malattia

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 169 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

(...)

A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

(...)

 

CCNL pubblici esercizi (cod. CNEL H05Y)

 

Art. 195: Aspettativa generica

Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 194 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:

  1. che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 196 (malattie oncologiche);
  2. che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
  3. che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
  4. che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.

(...)

 

Art. 196: Malattie oncologiche

Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.

Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.

 

CCNL turismo (cod. CNEL H052)

 

Art. 174: Aspettativa generica

Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 173 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:

  1. che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 175 (malattie oncologiche);
  2. che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
  3. che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
  4. che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.

(...)

 

Art. 175: Malattie oncologiche

Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 174 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.

Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.

 

CCNL logistica e trasporto (cod. CNEL I100)

 

Parte Speciale, Sez. I, Art. 63, lett. A), co. 9: Malattia, infortunio, cure termali

Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla decadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. 

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Capitolo VII, art. 62, co. 12: Malattia e infortuni

Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.

 

CCNL multiservizi (cod. CNEL K511) 

 

Art. 51, co. 9-10: Trattamento di malattia ed infortunio

Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda, su richiesta del lavoratore, concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale.

Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 36: Tutela dei dipendenti con disabilità

Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto: 

  1. concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate; 

(...)

Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

(...)

 

Art. 43: Malattia e infortuni

(...)

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni, da 540 giorni a 600 giorni; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 600° giorno, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 90 giorni (dal 600° giorno al 690° giorno), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero.

(...)

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Art. 56: Aspettativa per l'Area Chimica/Ceramica

Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro

In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di malattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a sei mesi.

(...)

In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà alcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo zero.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle

In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di malattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a 8 mesi.

(...)

In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà alcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo zero.

 

Art. 97: Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile/moda

(...)

Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AASSLL hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l’azienda. 

Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AASSLL.

 

[La medesima disciplina trova applicazione anche per l’area chimica/ceramica (art. 98), sia nel settore Chimica, Gomma plastica, Vetro sia Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle


INDUSTRIA ALIMENTARE - Barilla (accordo 18/07/2023)

 

Fondo ore solidarietà

(...)

Possono beneficiare della donazione le persone che:

  • sono in forza con un contratto a tempo indeterminato al momento dell'effettiva fruizione della donazione;
  • hanno manifestato la loro necessità personale o familiare (coniuge o convivente di fatto ex DL 76/2016 e figlio/figlia/figli, genitori, fratelli/sorelle, propri o del coniuge o del convivente di fatto ex DL 76/2016), con riferimento alle condizioni/patologie di cui all'art. 2, comma 1., lett. d del Decreto ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000;
  • hanno inoltrato una richiesta scritta, dettagliata e documentata all'HR di Sito;
  • hanno a disposizione, al momento della richiesta, un saldo di istituti individuali, utili per l'astensione retribuita dal lavoro, non superiore a 24 ore.

(...)

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Vincenzi (accordo 21/06/2023)

 

Art. 3: Banca ore solidale

(...)

Potranno fruire della "banca ore solidale" tutti i lavoratori, indipendentemente da qualsiasi condizione stabilita nel contratto individuale, che presentino congiuntamente alla data della richiesta i seguenti requisiti:

  • abbiano meno di 5 giornate di dotazione residua di ferie e/o Rol;
  • si trovino nella condizione di assistere coniuge, il partner dell'unione civile e il convivente more uxorio e i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nonché per il caso in cui sia il richiedente stesso a necessitare di cure costanti
  • abbiano già fruito, esaurendoli, gli istituti di legge e di contratto previsti per l'assistenza nelle ipotesi indicate nel punto precedente, con riferimento alle esigenze sociali per cui si è inoltrata la richiesta di utilizzo della banca ore solidale.

(...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Fincantieri (accordo 26/03/2021)

 

Art. 1: Dipendenti destinatari delle ferie solidali

(...)

L'Istituto può essere richiesto dai dipendenti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e i part time, oltre che per la fattispecie legale di cui all'art.24 D.lgs. 151/2015 dell'assistenza ai figli minori che necessitano di cure costanti, anche per eguali situazioni di grave necessità riguardanti figli maggiorenni conviventi nonché per il medesimo dipendente gravemente ammalata/o che abbia esaurito il periodo di comporto. 

 

Art. 2: Patologie ferie solidali

Le patologie che danno diritto al beneficio sono quelle di seguito indicate: 

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, oncologica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Leonardo (accordo 21/05/2021)

 

Sez III, Titolo III, Art. 7: Banca Ore Solidale

Con riferimento a quanto previsto dal sopra citato D.lgs. 151/15, art. 24, in ambito del Gruppo Leonardo e delle società controllate sarà consentita la cessione delle ferie e dei PAR tra dipendenti appartenenti alla stessa società, Divisione o sito, sulla base di una manifestazione di volontà in tal senso da parte del "cedente" a favore di un collega che si trova nelle seguenti condizioni:

(...)

  • Termine del periodo di malattiacon comporto lungo.

 

CREDITO - Intesa Sanpaolo (accordo 21/02/2023) 

 

Art. 4, lett. j: Banca del tempo

Una volta versate nella “Banca del Tempo” le dotazioni ottenute come dinanzi specificato, saranno rese disponibili in quote minime di 15 minuti a tutti i dipendenti che:

  1. siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;

(...)

  1. siano titolari di certificazione ex art.3, comma 1, L. 104/92 per sé;

(...)

 

CREDITO - Deutsche Bank (accordo 08/06/2023) 

 

(...)

9. Le dotazioni presenti nella BDT saranno rese disponibili alle lavoratrici ed ai lavoratori che: 

  • siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, per sé stessi e/o per figli e/o per coniuge / parte di un’unione civile / convivente di fatto e/o per genitori; 

(...)

  • abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti / eccezionali che esauriscano nel corso dell’anno ogni altra causale di assenza a disposizione.

(...)

 

CREDITO COOPERATIVO - Banca di Ancona e Falconara marittima (accordo 2019)

 

Destinatari dei permessi della “Banca del Tempo Solidale” sono i lavoratori che abbiano esaurito la dotazione di ferie e di permessi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva del Credito Cooperativo, siano già donatori in favore della predetta “Banca del Tempo Solidale”, e si trovino in una delle seguenti condizioni: 

  1. siano assenti continuativamente per malattia e risultino destinatari di un periodo di comporto residuo inferiore ai 30 giorni; 
  2. siano titolari di permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/1992 per sé stessi;

(...)

  1. rientrino in altre casistiche con caratteristiche di comprovata gravità e/o urgenza diverse da quelle sopra menzionate, che potranno essere valutate ai fini della concessione dei permessi della “Banca del Tempo Solidale”.

(...)


CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Art. 8, lett G: Linee guida per l'applicazione della banca delle ore solidale

(...)

La Banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche nei casi utili a sostenere i lavoratori dipendenti dell'azienda e le loro famiglie in situazioni di salute di particolare gravità opportunamente certificate, attraverso la cessione, volontariamente e a titolo gratuito, di quote di ROL e/o ex festività e/o quote delle ore accantonate nel conto ore individuale e/o ferie, nei limiti di seguito specificati, in favore dei colleghi che necessitino di una ulteriore dotazione di permessi.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. III, Titolo III, Art. 11: Linee guida per l’applicazione della banca ore solidale

(...)

La Banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, per le donne vittime di violenza di genere di cui all’articolo 12, Sezione quarta, Titolo VI, e per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.

(...)

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Art. 61 Banca del tempo

È volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita.

A tal fine, le Parti - alla luce delle previsioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nonché delle positive esperienze realizzate nel settore - definiscono le seguenti linee guida per l'istituzione della "Banca del tempo" nelle aziende/gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione.

(...)

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Banca ore solidale

(...)

La Banca delle Ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche nei casi utili a sostenere i lavoratori dipendenti dell'azienda e le loro famiglie in situazioni di salute di particolare gravità opportunamente certificate, attraverso la cessione, volontariamente e a titolo gratuito, di quote di Rol e/o ex festività e/o quote delle ore accantonate nel conto ore individuale e/o ferie. Si specifica che per quanto riguarda le ferie possono solo essere cedute le ferie aggiuntive maturate nell'anno di competenza oltre le 4 settimane.

(...)


INDUSTRIA CHIMICA – Nippon Gases (accordo 30/10/2024)

 

Parte V - Responsabilità sociale di impresa

Le Parti ritengono che la responsabilità sociale rappresenti uno strumento fondamentale per favorire uno sviluppo economico attento alle esigenze della comunità in cui l'impresa opera e per assicurare, al tempo stesso, una maggiore coesione sociale.

Con questo spirito, le Parti sostengono lo sviluppo di una impresa socialmente responsabile, attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza che l'adozione di simili comportamenti determina, alla fine, un incremento del valore complessivo dell'impresa.

In considerazione di quanto sopra riportato, vengono previsti i seguenti istituti aziendali:

·      borse di studio a favore dei figli dei lavoratori, in base a quanto previsto dall'apposita regolamentazione aziendale;

·      8 ore annue di permesso retribuito a carico Azienda per visite mediche personali, a fronte della presentazione da parte del lavoratore di apposito giustificativo indicante giorno, orario e luogo della visita;

·      20 ore annue di permesso retribuito a carico Azienda per la malattia del bambino/a fino a 14 anni di vita, documentata nelle modalità e forme previste dalla normativa vigente, che potranno essere fruite previo esaurimento di ferie/riduzioni di orario/banca ore;

·      nei casi di patologie oncologiche certificate, l'Azienda garantirà l'integrazione al 100% dello stipendio entro i limiti del periodo di conservazione del posto;

(…)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - SKF (accordo 28/05/2024)

 

Parte III – Art. 10 Periodo di conservazione del posto per malati oncologici 

Ai soli fini della conservazione del posto i lavoratori affetti da patologia oncologica, durante la fase acuta di tale malattia e fino ai 12 mesi successivi al termine delle terapie, avranno diritto ad un periodo di comporto pari a 548 giorni di calendario secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 2 sez. quarta titolo VI del vigente CCNL.

Al fine del riconoscimento di tale diritto il lavoratore deve presentare idonea documentazione attestante tale condizione al medico competente.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Telespazio ed E-Geos (accordo 21/03/2024)

 

Art. 9.7 - Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi

Nei confronti di lavoratori affetti da gravi patologie che siano costretti ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a quello di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL, per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da malattie di particolare gravità, l'Azienda garantirà - come trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL - l'incremento del periodo di comporto prolungato in misura del 20%. (...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Leonardo (accordo 20/12/2023)

 

Art. 24.7 - Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi

Nei confronti di lavoratori affetti da gravi patologie che siano costretti ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a quello di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL, per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da malattie di particolare gravità, l'Azienda garantirà - come trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL – l'incremento del periodo di comporto prolungato in misura del 20%.(...)

 

COOPERAZIONE ALIMENTARE - Conserve Italia (accordo 04/10/2023)

 

Cap. IX - Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita

(...) ampliamento tutela periodo retribuito al 100% nell'ipotesi di malattie per patologie come previsto dall'art. 41-punto 5-lettera A del CCNL, che comportino il superamento del periodo di comporto a retribuzione piena, fino a complessivi 12 mesi; (...)

 

TELECOMUNICAZIONI - Telsy (accordo 24/10/2023)

 

​​Trattamenti di malattia

Fermo restando il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, è

corrisposta l'intera retribuzione in caso di:

  1. ricoveri ospedalieri (inclusi i ricoveri in day hospital);
  2. terapie salvavita, debitamente certificate, effettuate presso strutture sanitarie, anche non pubbliche;
  3. cure antirigetto conseguenti a trapianti;
  4. trattamenti chemio, immuno e radio-terapici anche se effettuati in regime domiciliare;
  5. assenze per certificata inabilità lavorativa temporanea derivante dai trattamenti indicati ai punti b), c) e d), fino ad un massimo di tre giorni immediatamente successivi.

CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Art. 31 - lett. B: Conservazione del posto durante l'assenza 

In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini: 

  1. mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni; 
  2. mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni; 
  3. mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni. 

Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i seguenti:

  • 150 giorni per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni;
  • 120 giorni per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni;
  • 90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
  • 60 giorni per contratti fino a 9 mesi. 

(...)

In caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini di comporto, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante. 

(...)

 

CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Art. 39 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali

(...)

8) Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non professionale, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili {ad es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 

  1. mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
  2. mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;
  3. mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.

In caso di patologie di carattere oncologico e di gravi patologie che richiedano il ricorso a terapie salvavita, ai fini del computo dei termini di cui ai precedenti punti a), b) e c), non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante. 

Su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, l'azienda fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. IV, Titolo VI, Art. 2 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

(...)

Conservazione del posto di lavoro

(...)

DICHIARAZIONE COMUNE

Malattie gravi e Covid-19

La malattia dovuta a Covid-19 e la situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi particolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti. I dati saranno gestiti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa sulla tutela della Privacy.

(...)

Trattamento economico

(...)

Indipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo: 

  • quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
  • quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.

Sono escluse dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.

Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica PMI (cod. CNEL C018)

 

Art. 55 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro

(...)

2) CONSERVAZIONE DEL POSTO 

(...)

Nell’ipotesi in cui il superamento dei suddetti periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta od interrotta da  un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un altro periodo, oltre a quelli previsti al primo comma, del presente punto 2), pari alla metà degli stessi periodi. 

Conseguentemente il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà: 

  1. per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; 
  2. per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5; 
  3. per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18. 

Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi. 

(...)

 

CCNL artigianato area meccanica (cod. CNEL C030)

 

Art. 61 - Trattamento in caso di malattia e infortunio (settore metalmeccanica e installazione impianti ex operai)

(...)

In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.

(...)

 

[La medesima disciplina trova applicazione anche per gli impiegati del settore metalmeccanico e installazione impianti (art. 73) e per gli operai (art. 83)]

 

Art. 122 - Trattamento di malattia o infortunio (settore odontotecnica impiegati)

(...)

Il lavoratore soggetto all'assunzione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto: 

  1. in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
  2. in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

(...)

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 62 - Malattia e infortunio non sul lavoro 

(...)

B. CONSERVAZIONE DEL POSTO

Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.

Il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le gravi patologie debitamente documentate e certificate, dovute a malattie degenerative che richiedano terapie salvavita e/o comportanti una invalidità lavorativa superiore ai 2/3. Lo stesso limite di 15 mesi si applica anche ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999.

L’obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.

(...)

 

CCNL industria edile (cod. CNEL F012)

 

Art. 66 - Trattamento in caso di malattia

(...)

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 

  1. mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1); 
  2. mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2); 
  3. mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

(...)

 

CCNL artigianato area edile (cod. CNEL F015)

 

Art. 27 - Trattamento di malattia

(...)

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo. 

(...)

 

CCNL studi professionali (cod. CNEL H442)

 

Art. 120 - Periodo di comporto per malattia

(...)

Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni. 

Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto. 

(...)

 

CCNL logistica e trasporto (cod. CNEL I100)

 

Art. 63 - Malattia, infortunio, cure termali (parte speciale trasporto merci)

(...)

I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto: 

  1. per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 
  2. per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, di cui alla circolare Inps 7.6.2016 n. 95, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.

(...)

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Art. 62 - Malattie e infortuni

(...)

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

(...)

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 43 - Malattia e infortuni

(...)

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni, da 540 giorni a 600 giorni (...).

(...)

Malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. 

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita quali, in misura esemplificativa ma non esaustiva: l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità indicate al successivo capoverso, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie

In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dall’ art. 58 del presente CCNL. 

(...)

Rientrano nella disciplina delle patologie gravi, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle medesime terapie, comportanti incapacità lavorativa. 

I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.

(...)

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Art. 97 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile/moda

(...)

Le parti convengono che il periodo di comporto di cui al presente articolo viene elevato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999.

(...)

[La medesima disciplina trova applicazione anche per l’area chimica/ceramica (art. 98)


CCNL industria alimentare (E012)

 

Art. 47 - Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di disoccupazione

A) Patologie di particolare gravità

Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:

  • uremia cronica;
  • talassemia ed emopatie sistematiche;
  • neoplasie,

si fa innanzitutto riferimento alla prassi INPS applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.

Al di fuori dell'ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno stato morboso assistibile, le Aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL.

Analoghi permessi, sempre ai sensi dell'art. 40 del presente CCNL potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.

La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.

 

CCNL terziario, distribuzione e servizi (H011)

 

Art. 176 - Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:

a) del prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici anni di età;

b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;

c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.

(...)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle

condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

 

CCNL distribuzione moderna e organizzata (H066)

 

Art. 159 - Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:

a) del prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici anni di età;

b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;

c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.

(...)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

 

CCNL studi professionali (H442)

 

Articolo 104 - Permessi per la condizione di disabilità (benefici ai genitori di figli minorenni con disabilità)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33, della Legge 5 Febbraio, 1992, n° 104 e dell'articolo 2, della Legge 27 Ottobre 1993, n°423 e cioè:

a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni, con diritto all'indennità economica del 30% (trenta per cento) della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro i 12 (dodici) di età del bambino, secondo le condizioni di legge.

b. In alternativa alla lettera a), 2 (due) ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 (tre) anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (Sei) ore, le ore saranno ridotte a una.

c. Dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.

(...)

La persona maggiorenne in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore, di cui alla lettera c). 

Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.

Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

 

CCNL logistica e trasporto (cod. CNEL I100)

 

Art. 25 - Tutela dei disabili

1. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive modifiche, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

(...)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.

7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.


INDUSTRIA ALIMENTARE - ICAM (accordo 26/04/2023)

 

Art. 6: Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, l'azienda è disponibile a concedere: 

  1. l'utilizzo delle ferie ad ore nel caso in cui siano esauriti i permessi per ex festività e riduzione oraria (ROL), per visite mediche;
  2. due mezze giornate retribuite su base annuale, qualora il dipendente avesse esaurito tutte le spettanze contrattuali (ferie, ROL, Ex Festività) per visite mediche che avvengono durante l'orario di lavoro, a fronte di presentazione di un documento del medico che attesta l'effettuazione della visita stessa;
  3. l'istituzione della cessione solidale di ROL, Ex Festività e ferie (oltre le 4 settimane), da parte dei lavoratori a favore di colleghi con particolari problemi o situazioni di difficoltà familiare o di salute; al riguardo l'azienda è disponibile a prevedere in concorso una quota rapportata alla media unitaria della quota devoluta dai lavoratori.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Baltur (accordo 01/06/2022)

 

Art. 12.1: Permessi per visite mediche

Vengono confermati i permessi retribuiti per visite mediche effettuate in strutture pubbliche e private, comprensivi di tempo di viaggio così come indicato in tabella sotto riportata:

(...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Carel (accordo 08/03/2022)

 

Art. 15.3: Permessi Retribuiti Aggiuntivi

Con effetto dal 1° gennaio 2022, ciascun lavoratore, a condizione che alla data della richiesta abbia un residuo P.A.R. (arretrati anno precedente) uguale a 0 ore, potrà usufruire fino a n. 8 ore di Permesso Retribuito, godendone anche a singole ore, per assenze, debitamente certificate, per ragioni di carattere medico-sanitario (per sé e/o per i familiari a carico), per ragioni di carattere sociale, volontariato, lutto per familiari oltre il 2° grado di parentela, anche affini.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Infocamere (accordo 19/12/2022)

 

Art. 8.3.2: Permessi retribuiti per esigenze di salute

A completamento del normale orario giornaliero (8 ore), saranno concessi, anche tenuto conto delle esigenze di servizio, permessi orari retribuiti, fino ad un massimo di 120 minuti per visita medica o accertamento diagnostico debitamente documentati. Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti nella misura annuale massima pari a 6 ore per i lavoratori full-time e in proporzione all'orario per i lavoratori part-time.

Nel caso i 120 minuti di permesso per visita medica non risultassero sufficienti, il dipendente potrà utilizzare, in aggiunta, l'istituto del P.A.R., della Banca Ore o un Permesso B2S/B3, a completamento del normale orario di lavoro giornaliero. 

Saranno concessi, anche tenuto conto delle esigenze di servizio, permessi orari retribuiti per cicli riabilitativi fino ad un massimo di 48 ore nell'anno solare, documentati da prescrizione medica e certificazione di effettuazione delle terapie. 

I permessi di cui ai commi precedenti (visita medica e per cicli riabilitativi) in caso di entrata, decorreranno dalla fine della fascia di flessibilità di inizio. 

I permessi del presente paragrafo sono riconosciuti a condizione che vi sia nella giornata una effettiva prestazione lavorativa.

I permessi di cui al 1° comma sono previsti esclusivamente per il personale a cui non si applica la flessibilità di cui ai paragrafi 7.2.2 e 7.3.3.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Leonardo (accordo 21/05/2021)

 

Titolo III, art. 9.1: Permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti/trattamenti specialistici per la cura del dipendente e dei suoi familiari

Saranno riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche ed accertamenti/trattamenti sanitari fino ad un massimo di 64 ore annue, comprensive dei tempi di spostamento da e per la sede di lavoro, dietro presentazione di idonea certificazione rilasciata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria pubblica, convenzionata o privata recante i dati del dipendente, la data, l'orario di inizio e termine della prestazione medica. 

Non concorrono al raggiungimento del limite di 64 ore annue i permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari specialistici fruiti da lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute e da gravi patologie attestate da apposita certificazione. 

(...)

I suddetti permessi saranno fruibili per sé, per il coniuge, per i figli (anche adottati/affidati) e per il convivente more uxorio. I permessi di cui sopra potranno essere, altresì, fruiti per visite ed accertamenti/trattamenti specialistici dei genitori del dipendente, nell'ambito del richiamato monte ore complessivo di 64 ore.

(...)

 

OCCHIALERIA - Thelios (accordo 12/10/2022)

 

Art. 9.1: Permessi per visita medica

Thelios SPA intende rimarcare la propria attenzione rispetto al benessere dei propri dipendenti, anche agevolando la sottoposizione a visite mediche ricorrendo a dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Proprio in questo senso, a partire da gennaio 2023, tutto il personale dipendente di Thelios SPA con anzianità superiore a 12 mesi, potrà accedere a 2 ore annue di permessi retribuiti, al fine di coprire in tutto o in parte il tempo necessario per lo svolgimento di eventuali visite mediche. 

Al fine di accedere a questi permessi, sarà necessario presentare richiesta di autorizzazione al proprio Responsabile con un preavviso non inferiore a 5 giorni, salvi giustificati e comprovati motivi che impediscano il rispetto di questo preavviso. 

Entro i 3 giorni lavorativi successivi alla visita medica il lavoratore dovrà produrre alla Direzione del Personale idonea documentazione della struttura medica in cui si è svolta la visita, al fine di provare l'effettivo svolgimento della visita stessa e l'orario di ingresso e di uscita dalla struttura.

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - IFOA (accordo 15/02/2023)

 

Art. 10: Permessi per accertamenti sanitari

Il lavoratore che si assenti per poter effettuare visite mediche specialistiche o esami di laboratorio può fruire di permessi orari retribuiti (aggiuntivi rispetto ai permessi previsti dal CCNL) nella seguente misura:

  • due ore per visite mediche specialistiche o esami di laboratorio da effettuarsi nell'ambito della provincia di residenza;
  • mezza giornata per visite mediche specialistiche o esami di laboratorio da effettuarsi al di fuori della provincia di residenza o di lavoro.

Le lavoratrici in gravidanza (in coerenza con le prassi integrative del Codice per le imprese a favore della maternità) ed i lavoratori affetti da malattie oncologiche non incontrano i predetti limiti giornalieri. 

I permessi non possono essere utilizzati per l'effettuazione di sedute e trattamenti terapeutici. 

La fruizione dei permessi di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione (inserimento in piattaforma), da parte dell'interessato, di certificazione medica o di ricevuta attestante il pagamento delle prestazioni richieste.

 

Art. 11: Permessi per la malattia 1 gg

Il lavoratore può fruire per una sola giornata al mese di permessi retribuiti per malattia propria (non dei famigliari) autocertificata, per un totale massimo di 12 giornate all'anno non cumulabili e non recuperabili.

Il diritto ai predetti permessi va esercitato a pena di decadenza entro il mese di riferimento.

Laddove la condizione patologica sia tale da pregiudicare la idoneità al lavoro anche per le giornate successive alla prima, il relativo certificato medico dovrà decorrere dal giorno stesso di effettiva assenza dal lavoro. Non è possibile giustificare con i permessi di cui al presente articolo una assenza di durata complessivamente superiore né cumularlo con altri certificati medici (esempio: 4 giorni di malattia non potranno essere giustificati con 1 giorno di permesso per malattia 1 gg più 3 giorni di certificato telematico ma comporteranno la richiesta di 4 giorni di certificazione telematica).

Nel caso di seconda giornata di malattia da 1 giorno nell'arco dello stesso mese è necessaria l'esibizione del certificato medico.

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - Lottomatica (accordo 26/04/2022)

 

Art. 2, lett. e: Permessi per visita medica

Saranno riconosciute ad ogni lavoratore, 50 ore per anno solare di permesso retribuito, per permettere di effettuare visite mediche

I suddetti permessi annui potranno essere usufruiti per un massimo di 3 eventi in un mese e per massimo 4 ore per evento comprensive delle ore di spostamento. 

Il dipendente dovrà darne informazione preventiva al proprio responsabile e successivamente alla visita, dovrà produrre il relativo attestato rilasciato dal medico che dimostri l'avvenuta visita con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine visita. 

Con riferimento a quanto sopra l'azienda valuterà con attenzione richieste particolari. 

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - Marchiol (accordo 26/06/2023)

 

Art. 4.1: Permessi per visite mediche

Al fine di agevolare l'organizzazione e l'effettuazione di visite mediche personali da parte dei Lavoratori, anche allo scopo di promuovere il benessere psicofisico e la cura della salute, le Parti concordano che ogni Lavoratore avrà a disposizione 8 ore all'anno di permesso retribuito per visite mediche in aggiunta ai normali permessi ex art. 158 del C.C.N.L.. Tali permessi possono essere fruiti previa autorizzazione del Responsabile, e riconosciuti solo con presentazione di relativo certificato del medico e/o della struttura sanitaria che attesti la presenza della persona nella data e nell'orario stabilito.

Le 8 ore di permesso possono essere usufruite in un'unica soluzione oppure in più volte, sempre secondo le regole sopra stabilite.

Le 8 ore di permesso saranno riproporzionate in ragione della percentuale di part-time del Lavoratore alla data del 1° gennaio di ogni anno e saranno disponibili all'interno dell'anno di riferimento, senza alcuna possibilità di cumulo nelle annualità successive qualora non venissero fruite in tutto o in parte.

 

CREDITO - Volksbank (accordo 29/11/2019) p. 24

 

Art. 15.1 Permessi retribuiti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del 31 marzo 2015 vengono concesse brevi assenze retribuite dal lavoro nei seguenti casi: 

  • visite mediche personali: Il permesso sarà concesso per il tempo certificato da documentazione medica, mentre si intende espressamente escluso dal computo il tempo che il dipendente dovesse impiegare per raggiugere - all'andata come al ritorno - il luogo in cui si effettua la predetta visita medica;

(...)