INDUSTRIA CHIMICA - Johnson & Johnson Medical (accordo 18/04/2019)

Capitolo IV: Disabilità e disability manager

(...)

Le funzioni del DM sono:

(...)

4. monitoraggio costante delle singole situazioni, dei cambiamenti del contesto lavorativo e delle caratteristiche individuali al fine della prevenzione e della rimozioni di eventuali problematiche, della costruzione di opportunità di valorizzazione professionale e della definizione di soluzioni organizzative e adattamenti ragionevoli da adottare;

(...)

 

GOMMA PLASTICA - Michelin (accordo 07/01/2022)

Par. 16

Come indicato all'art. 10 del Protocollo Nazionale, e fatto salvo quanto previsto dalla legge, le parti si impegnano a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

 

CERAMICA - Iperceramica (accordo 01/04/2024)

Art. 27: Accomodamenti ragionevoli

Iperceramica spa al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, in caso di accertate inidoneità al lavoro si impegna a adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA (CCSL STELLANTIS) - Ferrari (accordo 13/11/2024)

Commissione verifica assenteismo

(...)

Ad integrazione delle previsioni dettate in materia dall'art. 14, Titolo Quarto del vigente CCSL, quale accomodamento ragionevole volto a garantire la parità di trattamento, in bilanciamento rispetto alle esigenze produttive e organizzative di impresa, le Parti concordano che, a tutela dei soli lavoratori disabili che, a causa delle patologie che ne determinano la disabilità, siano assenti dal lavoro per malattia, il periodo di conservazione del posto, definito comporto breve, sarà incrementato di 2 mesi per ciascuna delle ipotesi di anzianità di servizio di cui alle lettere a), b) e c) della richiamata norma del CCSL.

Dopo averne valutato la rilevante estensione temporale, le Parti confermano i termini di conservazione del posto per il caso di comporto prolungato già previsti dal CCSL; quale accomodamento ragionevole le Parti concordano però che, per i soli lavoratori disabili che, a causa delle patologie che ne determinano la disabilità, siano assenti dal lavoro per malattia, il periodo di comporto prolungato si applicherà anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a due mesi.

(...)

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Nestlè (accordo 18/03/2022)

Art. 2: Adesione al lavoro agile / FAB Working

(...)

L'accesso al FAB Working potrà, in particolare, essere considerato come una misura di accomodamento ragionevole per favorire l'inserimento, ovvero la continuità occupazionale di lavoratori in condizioni di fragilità o di disabilità.

 

CREDITO - Intesa Sanpaolo (accordo 06/03/2024)

(...)

Negli incontri dedicati al Disability Management sono state rappresentate le segnalazioni ricevute e gestite dal Gruppo di lavoro interfunzionale, nel corso dell'anno 2023 circa 80, e sono state discusse le proposte dei seguenti nuovi sottogruppi progettuali:

  • Cross, che prevede due aree di intervento rispettivamente per ricercare un accomodamento ragionevole per persone con: 
  • difficoltà nell'utilizzo di strumenti informatici, le cui professionalità non sono adeguatamente valorizzabili nell'attuale contesto di evoluzione digitale del Gruppo, individuando attività trasversali su più strutture e perseguendo la massima inclusione e socializzazione;
  • disabilità visiva, ampliando le opportunità professionali attraverso la collaborazione con altre strutture che effettuano test di accessibilità informatica.
  • Opportunità nel terzo settore, che ricerca risposte ulteriori rispetto al primo punto del progetto Cross, prevedendo possibilità di distacco temporaneo presso enti selezionati del terzo settore, anche con la collaborazione della Direzione Impact della Banca dei Territori.
  • Sfera psicologica, che supporta le fragilità in ambito psicosociale affinando il processo di accomodamento ragionevole con le necessarie specifiche in collaborazione con interlocutori esterni specializzati;
  • Censimento dei bisogni, che rilevi, anche ai sensi della Legge Stanca, i bisogni delle persone con disabilità in azienda per poter proporre soluzioni sempre più adeguate alle loro esigenze.

(...)

 

POSTE ITALIANE - Poste italiane (accordo 01/03/2022)

Accomodamento ragionevole

In considerazione degli elementi di flessibilità che rendono l'istituto del Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, anche in analogia con i principi enunciati dagli organismi internazionali in materia di uguaglianza e pari opportunità, Azienda e OO.SS. convengono che siano valutate con particolare attenzione, anche in relazione alla pianificazione delle giornate di Lavoro Agile e ferma restando la necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'Azienda, le richieste di attivazione del Lavoro Agile da parte di personale che versi in una delle seguenti fattispecie:

(...)

  1. lavoratrici/lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992;

(...)

  1. lavoratrici/lavoratori impiegati ai sensi della L. 68/1999;
  2. risorse in condizione di fragilità, adeguatamente accertata ai sensi delle disposizioni di legge;

(...)


CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Accomodamenti ragionevoli

Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.lgs. n. 216/2003, le parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto.

In questo senso, le parti dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018, "Salute e sicurezza Attuazione del Patto della fabbrica" e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impiego dei lavoratori con disabilità interessati.

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Accomodamenti ragionevoli

Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.lgs. n. 216/2003, così come novellato nel 2013, le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto. 

In questo senso, dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018, "Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica" e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impiego dei lavoratori con disabilità anche attraverso i contributi regionali INAIL messi a disposizione per questo fine.

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 17: Tentativo di repêchage

(...)

Con riferimento alle persone con disabilità di cui all'art. 3, comma 3-bis del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 es.m.i., le Strutture adotteranno quanto previsto dalla medesima disposizione in materia di accomodamenti ragionevoli volti a realizzare la piena inclusione organizzativa del lavoratore.

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

Articolo 21 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Area Tessile/Moda - Chimica/Ceramica

(...)

Accomodamenti ragionevoli

Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000/78/CE, e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impegno dei lavoratori con disabilità.

 


INDUSTRIA METALMECCANICA - Telespazio ed E-Geos (accordo 21-3-2024)

 

Art. 9.9 - Tutela dei lavoratori disabili

 

L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Leonardo (accordo 20-12-2023)

 

Art. 24.9 - Tutela dei lavoratori disabili

 

L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - FERRARI (accordo 13-11-2024)

 

Commissione Salute e Sicurezza

 

Di seguito vengono elencati, tra gli altri, gli interventi più rilevanti negli stessi anni, che sono stati oggetto di approfondimento anche in sede di Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro:

 

  • Miglioramento DPI, con scouting delle migliori soluzioni disponibili sul mercato;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche per una sempre maggiore integrazione delle persone con disabilità;
  • Implementazione impianti ottici luminosi per non udenti;
  • Implementazione impianti per lavoratori in solitudine

 

CREDITO E ASSICURAZIONI - ICCREA (accordo 19-4-2024)

 

Art. 5 - Commissione di Gruppo per le pari opportunità, l'inclusione e le tematiche ESG

 

Alla Commissione di Gruppo per le pari opportunità, l'inclusione e le tematiche ESG viene demandato il compito di individuare e proporre alle Parti sottoscrittrici del presente accordo misure volte ad agevolare le condizioni di lavoro del personale disabile (quali, ad esempio, abbattimento barriere architettoniche,incentivi allo svolgimento di attività sportive, permessi aggiuntivi anche non retribuiti, etc.) e misure di sostegno alla famiglia volte ad incentivare la parità di genere (quali, ad esempio, congedi per il padre lavoratore per malattia del bambino, incremento dei giorni di congedo di paternità e/o di congedo parentale, etc.).

 


CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Art. 60: Misure a sostegno del reddito e dell'occupazione

(...)

Linee-guida su responsabilità sociale nella contrattazione di secondo livello

Le presenti linee-guida intendono favorire lo sviluppo nell'impresa di iniziative di responsabilità sociale coerenti con le scelte effettuate dal c.c.n.l. A tal fine, a titolo esemplificativo di seguito si indicano alcuni possibili temi affrontabili in termini di responsabilità sociale anche attraverso la definizione di specifiche intese.

(...)

II. Diversamente abili: agevolare l'inserimento e la realizzazione professionale delle persone diversamente abili nel contesto lavorativo, favorire l'inclusione e contrastare forme di discriminazione:

  • formazione (es.: specifiche iniziative dedicate);
  • attività per facilitare l'inserimento e l'interazione personale;
  • convenzioni per l'avviamento;
  • eliminazione barriere architettoniche;
  • costituzione di Osservatori tecnici.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. I, Art. 9: Informazione e consultazione in sede aziendale

Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l'Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:

(...)

  • gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle “barriere architettoniche”;

(...)

 

Sez. IV, Titolo I, Art. 6: Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria

(...)

Nota a verbale

(...)

Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

(...)

Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede territoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall'articolo 9, Sezione prima.

 

CCNL industria metalmeccanica PMI (cod. CNEL C018)

 

Capitolo I, lett. C: Osservatorio Provinciale

(...)

Gli osservatori provinciali, in collaborazione con l'osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché, con periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le quali si siano compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione propositiva verso l'osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a partire dalle seguenti materie:

(...)

  • possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;

(...)

 

Art. 66: Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza

(...)

Le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali promuoveranno comuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

(...)

Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, verranno date in sede di osservatorio provinciale.

(...)

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 22: Sistema informativo moda osservatorio nazionale tessile abbigliamento

(...)

Livello aziendale 

(...)

Informazione e consultazione

A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta quaranta dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

  1. il superamento delle barriere architettoniche.

(...)

 

CCNL industria alimentare (cod. CNEL E012)

 

Art. 1-bis: Ente Bilaterale di Settore - EBS

(...)

Inoltre, l'EBS avrà tra le sue prerogative quella di svolgere ricerche e condurre analisi riguardo alle materie di seguito indicate:

(...)

  1. le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2, 3 e 4 del successivo art. 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente C.C.N.L.;

(...)

 

Art. 2: Sistema di informazione e di esame congiunto

(...)

2) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale del settore alimentare fornirà, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'EBS, ai sindacati regionali della Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti, informazioni globali riferite:

  • agli andamenti del Settore ed alle prospettive produttive del complesso delle attività industriali del settore alimentare nella regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare) ed alle tendenze dell'occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela dell'ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire politiche di inclusione, con particolare attenzione al superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche";

(...)

3) I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'EBS, a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, alle RSU e/o all'eventuale Coordinamento nazionale delle stesse, con l'assistenza delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:

(...)

  • gli interventi posti in essere per favorire l'inclusione con particolare attenzione al superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche";

(...)

4) le aziende, a fronte di specifica richiesta, forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:

(...)

  • gli interventi posti in essere per favorire l'inclusione con particolare attenzione al superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche";

(...)

 

CCNL edilizia artigiana (cod. CNEL F018)

 

Art. 81: Diritti 

(...)

Portatori di handicap

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:

(...)

  1. il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

(...)

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Art. 13: Incontro annuale

1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:

(...)

D) Interventi specifici

  1. interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;

(...)

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 7: Contrattazione decentrata

(...)

Nella contrattazione di 2^ livello le parti definiscono il contratto decentrato che ricomprende:

(...)

  1. l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità ivi compreso il monitoraggio degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 36;

(...)

 

Art. 36 Tutela dei dipendenti con disabilità

(...)

Nell'ottica di favorire la tutela dei dipendenti con condizioni di disabilità si conviene, inoltre, circa l'opportunità che le Strutture attivino iniziative volte al graduale superamento delle barriere architettoniche.

 

CCNL cooperative sociali (cod. CNEL T151)

 

Art. 2: Persone svantaggiate

(...)

I Comitati misti paritetici di cui all'art. 9, laddove costituiti, o da costituirsi entro e non oltre tre mesi assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di: 

(...)

  • di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;

(...)

 

Art. 73: Superamento delle barriere architettoniche

In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/92 le singole aziende cooperative valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.

 


INDUSTRIA METALMECCANICA - Spindox (accordo 29/03/2023)

 

Parte VI - Art. 4Flessibilità dell’orario di lavoro a seguito di eventi gravi 

Ai lavoratori in rientro in servizio a seguito di convalescenza post malattia, infortunio, infortunio extra lavorativo, maternità, congedo straordinario per assistenza di familiari con handicap, verrà concessa la possibilità di utilizzare una flessibilità oraria in entrata ed uscita

Tale flessibilità potrà essere utilizzata per un periodo pari a n. 3 mesi dal rientro in azienda.

L'azienda valuterà ed approverà singolarmente, caso per caso, le richieste di flessibilità oraria avanzate dai lavoratori. Laddove necessario, tali richieste potranno essere esaminate congiuntamente con le Rappresentanze dei lavoratori.

 

ASSICURAZIONI - Blue Health Center (accordo 07/07/2023)

 

Art. 4-bis: Buone prassi di flessibilità oraria

(...)

La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio responsabile offre la possibilità al Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

A) Requisiti

1) Motivazioni:

(...)

b) Dipendenti in condizione di malattia invalidante o disabilità oppure dipendenti con figli portatori di handicap e, in entrambi i casi, non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;

(...)

B) Tipologie

1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:

a) Il Dipendente full time potrà concordare con il proprio responsabile di:

a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure 

a.2) optare per una riduzione dell’orariosettimanale.

b) Il Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 4 del vigente CIA potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di: 

b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure

b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.

2) Personalizzazione con banca del tempo:

In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:

a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;

b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;

c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;

d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.

(...)


GAS E ACQUA - VERITAS S.P.A. (accordo 2-3-2022)

 

Art. 12, lett. g) - Attività di prevenzione per la salute e il benessere individuale dei dipendenti

 

(...) rientro in azienda dopo un'assenza legata a lunga malattia, potrà essere sarà supportato da un coaching individuale, ovvero un percorso di sostegno e affiancamento, sia in ambito personale che professionale, per gestire e accompagnare il piano di reinserimento in azienda (...)

 

FERROVIE - GRUPPO FS (accordo 22-3-2022)

 

Art. 22, co. 3 - Welfare negoziale - Assistenza sanitaria integrativa

 

Le Società del Gruppo FS Italiane assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa, ivi compresa la tutela del reddito per i lavoratori riconosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, per infortunio sul lavoro o malattia professionale o a causa di gravi patologie, che sarà individuata entro il 31 dicembre 2022, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in € 300,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Telespazio ed E-Geos (accordo 21-3-2024)

 

Art. 9.9 - Tutela dei lavoratori disabili

 

L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.

 

CEMENTO - HOLCIM (accordo 29-2-2024)

 

Riqualificazione professionale

 

Nei casi di limiti di salute accertati e certificati da parte della Lavoratrice/Lavoratore dopo la chiusura di un infortunio o di una malattia grave, ed in presenza di certificato di inidoneità parziale o totale temporanea o permanente, ai fini dell'assegnazione di una diversa mansione esso svolgerà una formazione professionale adeguata. La formazione al rientro della Lavoratrice/Lavoratore sarà svolta, ove necessaria, di norma entro due mesi dall'assegnazione alla diversa mansione.


CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Art. 7: Modalità per la ricollocazione dei lavoratori inidonei

In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro in orario notturno o alla mansione specifica, il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili, applicando le vigenti previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni (artt. 5 e 6 del c.c.n.l.). Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all'interno dell'impresa mansioni equivalenti, al fine di salvaguardare il posto di lavoro e col formale consenso del lavoratore, resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie. Al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori sia internamente sia esternamente all'impresa, le parti considerano opportuna l'attivazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, di adeguati percorsi formativi.

 

Art. 8, lett. H: Lavoro notturno

(...)

In relazione all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario

notturno si richiama quanto previsto all'art. 7.

 

CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Accomodamenti ragionevoli

Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.lgs. n. 216/2003, le parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto. 

In questo senso, le parti dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018, "Salute e sicurezza Attuazione del Patto della fabbrica" e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impiego dei lavoratori con disabilità interessati.

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 32: Lavoratori diversamente abili

(...)

Nei casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione specifica (da disabilità o peggioramento delle condizioni esistenti al momento dell'assunzione) le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall'art.5 bis della Legge n.104/1992 sugli “accomodamenti ragionevoli". 

 

Art. 39: Lavoro notturno, domenicale, festivo

(...)

Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo [art. 15 D. Lgs. n. 66/2003], che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente ed in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.

(...)

 

Art. 51, n. 1: Cambiamento di mansioni

(...)

Fatta eccezione per le ipotesi di carattere tecnico previste ai due commi precedenti, nei casi in cui la permanenza nella mansione assegnata sia impossibilitata a causa di inidoneità fisica accertata o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, lo spostamento a mansioni di livello inferiore è consentito a tempo indeterminato, al fine di agevolare soluzioni tese a tutelare l'occupazione.

(...)

 

Accomodamenti ragionevoli

Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.lgs. n. 216/2003, così come novellato nel 2013, le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto. 

In questo senso, dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018, "Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica" e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impiego dei lavoratori con disabilità anche attraverso i contributi regionali INAIL messi a disposizione per questo fine.

 

CCNL industria alimentare (cod. CNEL E012)

 

Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera, Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non

Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.

Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.

(...)

 

CCNL pubblici esercizi (cod. CNEL H05Y)

 

Art. 123: Lavoratori notturni

(...)

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n.66 del 2003, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

(...)

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Art. 70: Videoterminali

(...)

In caso di accertata inidoneità della lavoratrice/lavoratore all'adibizione ai videoterminali, l'impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

 

CCNL multiservizi (cod. CNEL K511) 

 

Art. 39: Lavoro notturno

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.

 

Art. 51: Trattamento di malattia ed infortunio

(...)

Nota a verbale

Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnico-produttive di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 17: Tentativo di repêchage

Le Strutture, fermo restando il proprio potere organizzatorio, attuano prontamente le misure indicate dal medico competente o dall'organo di vigilanza nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora tali misure prevedano un'inidoneità temporanea all'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, o di quelle successivamente acquisite, esperiscono ogni utile tentativo per il recupero lavorativo del dipendente adibendolo temporaneamente, ove possibile, a mansioni diverse appartenenti alla stessa categoria legale e contrattuale o, in difetto, anche di categoria inferiore previo consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (garanzia del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza).

In caso di inidoneità permanente, qualora le Strutture non dispongano di mansioni appartenenti alla stessa categoria legale e contrattuale, il lavoratore può, previo consenso, essere adibito in via definitiva a mansioni di categoria inferiore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (garanzia del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza).

Con riferimento alle persone con disabilità di cui all'art. 3, comma 3-bis del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 es.m.i., le Strutture adotteranno quanto previsto dalla medesima disposizione in materia di accomodamenti ragionevoli volti a realizzare la piena inclusione organizzativa del lavoratore.

 

CCNL cooperative sociali (cod. CNEL T151)

 

Art. 49: Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.

Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.

 

Art. 54: Lavoro notturno

(...)

Ai sensi dell'art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all'esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali.

(...)

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Articolo 21 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Area Tessile/Moda - Chimica/Ceramica

(...)

Accomodamenti ragionevoli

Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000/78/CE, e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impegno dei lavoratori con disabilità.


INDUSTRIA CHIMICA - Chiesi (accordo 20/02/2024)

 

Art. 3.1: Percorsi inclusivi e azioni positive per personale con disabilità

Chiesi indirizza azioni positive nei confronti del personale che ha manifestato necessità di supporto legate a situazioni di disabilità o di invalidità, nell'ottica di agevolare il lavoro in tutte le sue diverse e possibili forme. L'Azienda esprime la volontà di proseguire nei percorsi virtuosi di conciliazione delle esigenze dei singoli lavoratori e delle necessità aziendali.

In particolare, Chiesi ritiene che l'inclusione del personale con disabilità nonché la facilitazione di percorsi di reinserimento virtuosi siano una responsabilità prioritaria. Le parti si adopereranno per condividere percorsi inclusivi tesi a favorire l'inserimento in Azienda del personale con disabilità non soltanto con riferimento alle previsioni della legge 68/99, ma anche con l'obiettivo di garantire una piena dignità lavorativa e sociale di persone soggette a fragilità; a questo scopo saranno definiti momenti) incontro e condivisione con le associazioni a livello territoriale.

In un'ottica di sviluppo delle iniziative di Corporate Social Responsability, l'Azienda continuerà a promuovere forme di comunicazione delle attività in oggetto per la necessaria divulgazione dei progetti e dei percorsi che verranno sviluppati. 

Nel 2024, Chiesi si impegna a garantire un approccio condiviso a livello globale rispetto ai temi della disabilità e caregiver, valorizzando i temi di equità ed inclusione.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Somec (accordo 23/06/2021)

 

Art. 3.1. Lavoratori disabili.

L'azienda s'impegna ad un esame, su richiesta della RSU, in merito all'attuazione della legge 68/1999 e conferma il proprio impegno alla ricerca di soluzioni compatibili che possano permettere l'inserimento mirato dei lavoratori diversamente abili all'interno delle strutture aziendali.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Spindox (accordo 29/03/2023)

 

Parte VI - Art. 4Flessibilità dell’orario di lavoro a seguito di eventi gravi 

Ai lavoratori in rientro in servizio a seguito di convalescenza post malattia, infortunio, infortunio extra lavorativo, maternità, congedo straordinario per assistenza di familiari con handicap, verrà concessa la possibilità di utilizzare una flessibilità oraria in entrata ed uscita

Tale flessibilità potrà essere utilizzata per un periodo pari a n. 3 mesi dal rientro in azienda.

L'azienda valuterà ed approverà singolarmente, caso per caso, le richieste di flessibilità oraria avanzate dai lavoratori. Laddove necessario, tali richieste potranno essere esaminate congiuntamente con le Rappresentanze dei lavoratori.

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Ferrero (accordo 06/10/2023)

 

Art. 7: Percorsi Formativi di reinserimento al lavoro

Al fine di migliorare il reinserimento in azienda dei lavoratori assenti per lungo periodo (indicativamente sei mesi continuativi), ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di cui al paragrafo successivo, le Parti intendono confermare i percorsi formativi rivolti a questa particolare categoria di lavoratori.

I percorsi saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo.

Le Parti convengono che la durata di tali percorsi, indicativamente individuata in almeno una giornata (o due mezze giornate,) nonché le modalità operative di svolgimento, verranno definite a livello locale dai gruppi di progetto allo scopo costituiti, prevedendo idonei momenti di aula e di affiancamento on the job.

 

GAS E ACQUA - Veritas (accordo 02/03/2022)

 

Art. 12, lett. g: Progetto "Lazzaro"

il rientro in azienda dopo un'assenza legata a lunga malattia, potrà essere sarà supportato da un coaching individuale, ovvero un percorso di sostegno e affiancamento, sia in ambito personale che professionale, per gestire e accompagnare il piano di reinserimento in azienda.

 

GAS E ACQUA - Hera (accordo 19/06/2024)

 

Patto del buon lavoro - Valorizzazione delle diverse abilità

(...) Inoltre, per i colleghi con fragilità, è attivo il percorso return to work: 12 settimane, suddivise in diverse fasi, per promuovere uno stile di vita sano e coltivare l'equilibrio psico-fisico ed emozionale. Il progetto prevede una serie di interventi coordinati con l'uso di questionari iniziali, al fine di creare dei gruppi omogenei, sessioni con psicologi, nutrizionisti, medici, esperti di yoga e mindfulness. Il progetto è orientato a promuovere il miglioramento del benessere, dello stile di vita e della work ability dei lavoratori e delle lavoratrici affette da patologie croniche (oncologiche e non), con un impatto positivo sul loro reinserimento o mantenimento al lavoro.

 


CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Art. 28: Aspettativa

(...)

L'impresa inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favorirà il reinserimento lavorativo alla luce delle indicazioni delle strutture specializzate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione.

 

Art. 31: Malattia

(...)

In caso di assenze prolungate dal lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, potranno essere adottate soluzioni utili a favorire il reinserimento del lavoratore.

(...)

 

Art. 58: Inclusione sociale e Parità di genere 

Le Parti, con l'obiettivo di promuovere un'impresa sempre più inclusiva, attenta alle parità di genere e alla conciliazione vita/lavoro, condividono l'opportunità di valorizzare le previsioni contrattuali e agevolare la diffusione, a livello aziendale, di scelte funzionali al raggiungimento di tale obiettivo. 

A tal fine, evidenziano le scelte offerte dal presente CCNL in merito alla opportunità di:

(...)

  • agevolare l'inserimento e la realizzazione professionale delle persone diversamente abili nel contesto lavorativo, favorire l'inclusione e contrastare forme di discriminazione (Linee Guida su Responsabilità sociale nella contrattazione di secondo livello Punto II);

(...)

 

Art. 60: Misure a sostegno del reddito e dell'occupazione

(...)

Linee guida su responsabilità sociale nella contrattazione di secondo livello

(...)

  1. Diversamente abili: agevolare l'inserimento e la realizzazione professionale delle persone diversamente abili nel contesto lavorativo, favorire l'inclusione e contrastare forme di discriminazione: 
  • formazione (es.: specifiche iniziative dedicate);
  • attività per facilitare l'inserimento e l'interazione personale;
  • convenzioni per l'avviamento;
  • eliminazione barriere architettoniche;
  • costituzione di Osservatori tecnici.

(...)

 

CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Parte I - Titolo I

Relazioni industriali a livello nazionale - Osservatorio Nazionale

(...)

Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono istituite le seguenti sezioni di attività:

(...)

  • i problemi connessi alla prestazione lavorativa dei disabili, con riferimento al loro inserimento lavorativo mirato e agli eventuali problemi occupazionali;

(...)

Relazioni industriali a livello territoriale

Nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, l'Osservatorio nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:

(...)

  • i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;

(...)

Relazioni industriali a livello aziendale

1) Gruppi industriali

I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, che potranno avere cadenza semestrale in presenza di crisí aziendali, forniranno à Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL un quadro aggiornato su:

(...)

  • i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;

(...)

 

Accomodamenti ragionevoli

Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.lgs. n. 216/2003, le parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto. 

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. IV - Titolo I - Art. 6: Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria

Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nota a verbale

Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e dei lavoratori diversamente abili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di lavoratori, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all’articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.

Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. 

Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.

Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede territoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall’articolo 9, Sezione prima. 

 

CCNL industria metalmeccanica PMI (cod. CNEL C018)

 

Capitolo I - Par. II: Commissioni Provinciali per la formazione professionale

Le associazioni territoriali delle organizzazioni stipulanti, per le province individuate dalla commissione di cui al punto precedente, promuoveranno la costituzione di commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da tre rappresentanti per ciascuno dei due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti:

(...)

  • promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68. Questi vanno finalizzati alla formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali delle imprese;

(...)

 

Art. 66 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza

L'ammissione ed il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge. 

Le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali promuoveranno comuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio

(...)

Nota a verbale

Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui all'art. 25 della legge 3 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire comunemente presso i Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con maggiore sensibilità.

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 32 - Lavoratori diversamente abili

Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.

In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.

Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinchè sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. 

A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.

Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall'azienda Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento.

(...) 

 

CCNL industria alimentare (cod. CNEL E012)

 

Art. 1 bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)

(...)

In particolare saranno oggetto di analisi:

(...)

  1. le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori con disabilità, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della L. 104/1992;

(...)

 

Art. 3: Formazione professionale

(...)

Pertanto, le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

(...)

  • facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza;

(...)

 

CCNL edilizia artigiana (cod. CNEL F018)

 

Art. 81: Diritti

(...)

Portatori di handicap

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:

  1. compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico- riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche;
  2. il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

(...)

 

CCNL distribuzione moderna organizzata (cod. CNEL H008)

 

Art. 94: Convenzioni

Le Parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della Legge n. 68/1999.

 

CCNL terziario, distribuzione e servizi (cod. CNEL H011)

 

Art. 103: Convenzioni

Le Parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della Legge n. 68/1999.

 

CCNL cooperative sociali (cod. CNEL T151)

Art. 23: Assunzione

(...)

L'inserimento lavorativo delle persone di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 avverrà secondo le norme di legge vigenti ed in particolare, con riferimento all'art. 3, comma 3 della legge n. 68/1999 ed in applicazione dell'art. 2, comma 5°, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:

  1. personale con funzioni e compiti di tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di segreteria ed affini;
  2. personale tecnico-esecutivo: centralinisti, commessi, uscieri ed affini.

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Art. 81: Lavoratori diversamente abili

Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle aziende.

In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'impresa e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. 

Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. 

A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.

Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992.

 


INDUSTRIA CHIMICA - Chiesi Farmaceutici (accordo 20/02/2024) 

 

Art. 11.5: Part time

(...)

Al genitore potrà essere concesso l'applicazione del part-time fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Quanto previsto va esteso anche al caso di adozione e/o affido di un minore, il computo del tempo in questo caso inizia a decorrere dal giorno in cui il minore fa il suo ingresso in casa. L'Azienda inoltre è disponibile a prendere in considerazione eventuali richieste motivate da:

  • Capacità lavorativa ridotta derivante da uno stato di salute precario;

(...)

 

INDUSTRIA VETRO - Verallia (accordo 30/11/2022)

 

Forme sperimentali di organizzazione del lavoro

Con specifico ma non esclusivo riferimento alle lavoratrici/tori madri/padri e ai lavoratori/lavoratrici senior con età anagrafica pari o superiore ai 60 anni, si verificherà la possibilità e la praticabilità di sperimentare - previa specifica disciplina da concordare tra le Parti a livello di unità produttiva - organizzazioni del lavoro che prevedano forme di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o verticale.

(...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Carel (accordo 08/03/2022)

 

Art. 14: Part-time

(...)

Alle modalità e casistiche di richiesta previste dal CCNL vigente si aggiungono, sempre

nel limite massimo del 7% del personale in forza a tempo pieno (esclusi i dirigenti):

(...)

  1. lavoratrici e lavoratori affetti, o con familiari affetti, da patologie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative ingravescenti;
  2. lavoratrici e lavoratori che abbiano una previsione di pensionamento nei successivi 24 mesi. A tal fine, saranno valutate le richieste accompagnate da opportuna certificazione.

(...)

 

OCCHIALERIA - Marcolin (accordo 12/10/2022)

 

Art. 12: Part time

(...)

Viene confermata la possibilità di trasformazioni da tempo pieno a part-time a tempo determinato, anche per periodi superiori a 24 (ventiquattro) mesi per dipendenti che ne facciano richiesta e che siano: invalidi civili assunti obbligatoriamente, invalidatisi in corso di rapporto, affetti da patologie degenerative croniche quando a giudizio medico specialistico e del medico aziendale competente non siano in grado di lavorare a tempo pieno al di fuori del presente regolamento ovvero che richiedano il contratto part-time per l'assistenza a familiari conviventi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, comma3 L. 104/92, non sono considerate ai fini del conteggio delle percentuali, salvo valutazione da parte del medico competente e presentazione di tutta la documentazione atta a valutare il caso. Per tali tipologie il contratto di lavoro part-time potrà svolgersi, a richiesta del lavoratore interessato e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative dell'azienda, con una prestazione lavorativa che va da un minimo di 20 ad un massimo di 35 ore settimanali.

(...)

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Coca Cola (accordo 07/07/2023) 

 

Part time

Le Parti, pur nella reciproca consapevolezza delle oggettive difficoltà di ordine organizzativo e pratico legate all'applicazione di questo istituto contrattuale, intendono esprimere la loro volontà di favorire, a fronte di oggettive temporanee esigenze individuali, i percorsi di accesso al part-time nell'ambito delle percentuali indicate dal vigente CCNL riferite al singolo sito.

Nell'ambito delle percentuali sopra richiamate, l'Azienda si impegna a riconoscere priorità e maggior tutela per alcune particolari categorie di persone sottoindicate:

(...)

  • i lavoratori o le lavoratrici con gravi e documentati motivi di salute (con particolare riferimento alle persone sottoposte, con periodicità frequente a terapie salvavita);

(...)

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Ferrero (accordo 06/10/2023)

 

Part time

(...)

[In merito alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale] L'Azienda e FAI-FLAI-UILA stipulanti il presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni riguardanti lavoratori con gravi e documentati motivi disalute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti.

Per tali tipologie di lavoratori, le Parti concordano sulla opportunità di valutare ciascun singolo caso con riferimento alle esigenze organizzative Aziendali e con la finalità di un corretto bilanciamento per il lavoratore del costo e beneficio di tale tipologia contrattuale, prevedendo in via prioritaria modalità di orario part time a sei ore giornaliere. La reversibilità di tale tipologia di orario dovrà essere concordata tra Azienda e lavoratore.

(...)

 

CREDITO - Intesa Sanpaolo (accordo 21/02/2023) 

 

Art. 4, lett. f: Part time

Ove presso la medesima unità operativa siano state presentate una pluralità di domande per trasformare il rapporto di lavoro in tempo parziale, nonché nel caso in cui si presenti, contestualmente, l’esigenza di esaminare, per l’intervenuta scadenza di un contratto di lavoro di tempo parziale, la richiesta di proroga del contratto stesso, le Aziende, in base alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, procederanno dando precedenza, in ordine di priorità, alle domande motivate dall’esigenza di:

  1. provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
  2. dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; gli stessi peraltro possono anche chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere

(...)

  1. dipendenti affetti da malattie gravi ovvero tempo per tempo interessati da grandi interventi chirurgici, di cui all’allegato 2;
  2. dipendenti “over 60”;

(...)

 

ISTRUZIONE - Fondazione Enaip Lombardia (accordo 17/07/2023)

 

Art. 5, lett. e: e) Lavoro a tempo parziale-Lavoro agile

Fermo restando il riconoscimento delle priorità previste dalla normativa vigente per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e per l'accesso al lavoro in modalità agile, si concorda di agevolare l'accoglimento delle richieste di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, anche a carattere temporaneo, nei seguenti casi:

  • Lavoratori/Lavoratrici affetti da gravi patologie, sottoposti a terapie salvavita che comportino discontinuità nella prestazione lavorativa;

(...)

  • Rientro dalla maternità/paternità e/o altri congedi.

(...)


CCNL industria chimica (cod. CNEL B011)

 

Art. 3, Lett. D: Lavoro a tempo parziale

(...)

I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

 

CCNL industria gomma-plastica (cod. CNEL B371)

 

Art. 10: Lavoro a tempo parziale

(...)

È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/2015. Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerative di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, non saranno computate nel limite di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica (cod. CNEL C011)

 

Sez. IV, Titolo I, Art. 4, lett C: Part-time

(...)

Clausole elastiche

(...)

Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo "Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale" e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:

(...)

  • necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura

(...)

Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.

(...)

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

(...)

 

CCNL industria metalmeccanica PMI (cod. CNEL C018)

 

Art. 4, lett. B: Lavoro a tempo parziale

Clausole elastiche

(...)

Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale”, e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:

  1. (...)
  2. necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura.

(...)

Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

(...)

I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dalla autorità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.

(...)

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole elastiche

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo  parziale lo stesso potrà anche avere durata predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a 24. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita al massimo entro 45 giorni dalla richiesta.

 

CCNL artigianato area meccanica (cod. CNEL C030)

 

(...)

Clausole flessibili ed elastiche

È fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo:

(...)

  • necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite

(...)

L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.

I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clausole flessibili ed elastiche.

(...)

 

CCNL industria tessile (cod. CNEL D014)

 

Art. 40: Regime di orario a tempo parziale

(...)

In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.

(...)

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. 

Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell'8% di cui al comma 6 del presente articolo. 

Sono riconosciuti gli ulteriori diritti di cui ai commi 4 e segg. del D. Lgs. N. 81/2015. 

(...)

Le clausole elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.

I lavoratori possono esercitare il diritto di revoca dalleclausole elastiche nei casi previsti dall'art. 8, commi da 3 a 5, del D. Lgs. n.81/2015 e nel caso di lavoratori studenti (art. 10, comma 1, legge n.300/1970).

 

CCNL industria alimentare (cod. CNEL E012)

 

Art. 20: Part-time

(...)

In attuazione del rinvio disposto dall’art.6, comma 7 del D. lgs. n.81/2015, il lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art. 10, primo comma, della Legge n. 300/1970, ha la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica, mediante comunicazione scritta.

Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di: 

  • patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (ex Legge 104/1992);

(...)

Al venir meno delle condizioni sopra indicate che hanno dato luogo alla revoca delle clausole elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario.

(...)

In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e al fine di tutelare unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Esclusivamente per il caso sopra indicato, sempre su richiesta del lavoratore, previa idoneità certificata dal medico competente, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

CCNL industria edile (cod. CNEL F012)

 

Art. 78: Lavoro a tempo parziale

(...)

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 [contingentamento relativo al numero massimo di lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale] (…) le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part–time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

(...)

 

CCNL edilizia artigiana (cod. CNEL F018)

 

Art. 97: Lavoro a tempo parziale

(...)

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9  [contingentamento relativo al numero massimo di lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale] (…) le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. 

(...)

 

CCNL distribuzione moderna organizzata (cod. CNEL H008)

 

Art. 86: Clausole elastiche

(...)

L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:

  • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

(...)

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

(...)

 

Art. 92: Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/15, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. 

 

CCNL terziario, distribuzione e servizi (cod. CNEL H011)

 

Art. 95: Clausola elastica

(...)

L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:

  • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

(...)

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

(...)

 

Art. 101: Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/15, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. 

 

CCNL turismo (cod. CNEL H052)

 

Art. 76: Modalità applicative

(...)

L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: 

  • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico 

(...) 

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. 

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. 

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

 

CCNL pubblici esercizi (cod. CNEL H05Y)

 

Art. 83: Modalità applicative

(...)

L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi: 

  • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

(...)

  • sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, certificate dal servizio sanitario pubblico; 

(...)

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. 

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

 

CCNL studi professionali (cod. CNEL H442)

 

Art. 39: Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 81/2015, e altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, e nel caso di assistenza genitoriale hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

(...)

 

Art. 41: Revoca patto di prestazione lavorativa in regime di clausole elastiche

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà revocare il consenso per il patto di cui al punto 2) del precedente articolo 40 [relativo alle clausole elastiche], mediante l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

(...)

  1. Esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;

(...)

La revoca in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

A seguito alla revoca di cui al precedente punto 1) viene meno la facoltà del datore di lavoro di poter variare la collocazione temporale e/o l'aumento della prestazione lavorativa inizialmente concordata.

Successivamente alla revoca, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente articolo 40.

 

CCNL logistica e trasporto (cod. CNEL I100)

 

Art. 56: Contratto a tempo parziale

(...)

Nell’esame delle domande [relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale] pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

(...)

 

CCNL credito (cod. CNEL J241)

 

Art. 37: Lavoro a tempo parziale

(...)

Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande [relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale] avanzate da lavoratrici/lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità

(...)

 

CCNL multiservizi (cod. CNEL K511) 

 

Art. 33: Contratto di lavoro a tempo parziale

(...)

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti concordano che in quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a otto anni di età ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. 

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, o incrementi temporanei di orario per il personale a part time che ne ha fatto richiesta, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

(...)

In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola elastica

L'atto scritto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: 

(...)

  • esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; 

(...)

  • esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000; 

(...)

Tale denuncia, in forma scritta, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno 30 giorni, salvo comprovati casi di necessità ed urgenza connessi con la condizione di salute del lavoratore o del familiare. 

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

(...)

 

CCNL sanità personale non medico area privata (cod. CNEL T011)

 

Art. 22: Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)

(...)

Clausole elastiche

(...)

Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5, del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo comma, della legge 300/1970, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

Il lavoratore può richiedere la sospensione delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute; tale richiesta sarà valutata dal datore di lavoro con decisione motivata.

(...)

Trasformazione del rapporto di lavoro

(...)

Sono fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 8, commi 3 e 7, d.lgs. 81/2015 e all'art. 24, comma 6, d.lgs. 80/2015 e loro s.m.i.

Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro

(...)

Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la Struttura, nel rispetto delle proprie esigenze organizzative, in caso di stipula di contratti part time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo il seguente ordine di importanza:

(...)

  1. coloro che devono seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipendenza, etilismo e ludopatia, debitamente e preventivamente certificate, predisposte da strutture sanitarie accreditate e per tutta la durata del progetto di recupero;

(...)

 

Art. 36 Tutela dei dipendenti con disabilità

Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:

(...)

  1. riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto; 

(...)

 

CCNL cooperative sociali (cod. CNEL T151)

 

Art. 26: Lavoro a tempo parziale

(...)

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto [relativo all’utilizzo delle clausole elastiche] e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l'indicazione di una delle fattispecie indicate all'art. 8 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:

(...)

  1. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;

(...)

Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltre, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio.

È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte. 

(...)

 

CCNL artigianato area chimico-tessile (cod. CNEL V751)

 

Art. 71: Lavoro a tempo parziale (part-time)

(...)

Le variazioni [richieste in virtù di clausole elastiche precedentemente pattuite] devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. 

(...)

L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali

(...)

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

(...)

Area Tessile/Moda

Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa.

I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.


INDUSTRIA CHIMICA - Linde (accordo 25/07/2022)

 

Art. 3: Modalità operative

(...)

In particolare, a fronte di espressa richiesta da parte del dipendente, che potrà essere avanzata anche attraverso l'assistenza della RSU e/o della Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato (e sempre previa valutazione della fattibilità), potranno essere attuate condizioni di miglior favore (in termini di numero massimo di giornate di smartworking consentite) ad esempio nei seguenti casi:

(...)

  • Situazioni di particolari fragilità (documentate dagli organismi competenti) che rappresentino un limite allo svolgimento del lavoro presso le sedi aziendali o per il raggiungimento delle stesse (numero di giornate di smartworking da verificare caso per caso).

(...)

 

GOMMA PLASTICA - Michelin (accordo 07/01/2022)

 

Par. 16

Come indicato all'art. 10 del Protocollo Nazionale, e fatto salvo quanto previsto dalla legge, le parti si impegnano a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Spindox (accordo 22/12/2021)

 

Art. 2: Tipologie di lavoro agile

(...)

2.2. Modalità “Full Remote” 

Tale tipologia di Lavoro Agile prevede la possibilità per il lavoratore di svolgere la totalità delle giornate di lavoro da remoto

L’azienda riserverà il Full Remote esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori e nelle misure di seguito specificate: 

2.2.1. Quota del 3% rispetto alla totalità della forza lavoro a lavoratori "fragili" o “caregivers” tra i quali: 

(...)

  1. Lavoratori affetti da gravi e documentate disabilità psico-fisiche o affezioni tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; 
  2. Lavoratori cd. ‘fragili’, ossia affetti da patologie croniche o con multi morbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, quaIi condizioni comprovate da adeguata attestazione medica; 

(...)

  1. Lavoratori in rientro in servizio dopo una malattia pari ad almeno 30 giorni continuativi e che necessitano di trattamenti riabilitativi; 
  2. Lavoratori in rientro in servizio successivamente a gravi patologie che richiedano terapie salvavita o assimilabili. 

(...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Leonardo (accordo 21/05/2021) 

 

Linee guida sullo smart working, art. 2: Obiettivi

(...)

Le Parti condividono la volontà di valorizzare, in tale fase transitoria, tutto quanto già sperimentato nel periodo più critico dell’emergenza pandemica, definendo un quadro basilare di principi e regole condivise che possano:

  • coniugare, da un lato, le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dai dipendenti e dall'altro le attività dell'impresa; 
  • proseguire nelle azioni di miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente lavorativo, anche attraverso l'introduzione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • agevolare la conciliazione del lavoro con altre responsabilità o esigenze personali (ad es. il pendolarismo, la gestione di impegni personali e familiari anche legati a situazioni di disabilità) e garantire la salute e la sicurezza delle persone attraverso l'idoneo distanziamento e la piena efficienza delle attività operative;

(...)

 

INDUSTRIA METALMECCANICA - Ima (accordo 14/12/2021)

 

Art. 5: Lavoro agile/smart working

(...)

Fermo restando che tutti i lavoratori con mansioni compatibili potranno richiedere di utilizzare questo strumento, l'assegnazione del lavoro agile in ogni ufficio/reparto di riferimento sarà data secondo le priorità indicate:

  1. dipendenti definiti fragili certificati dal Medico Competente;

(...)

 

INDUSTRIA ALIMENTARE - Nestlè (accordo 18/03/2022)

 

Art. 2: Adesione al lavoro agile / FAB Working

(...)

L'accesso al FAB Working potrà, in particolare, essere considerato come una misura di accomodamento ragionevole per favorire l'inserimento, ovvero la continuità occupazionale di lavoratori in condizioni di fragilità o di disabilità.

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - Hp Italy (accordo 01/03/2019)

 

Art. 2.2: Telelavoro

(...)

Criteri di eleggibilità particolari:

La società, a fronte di gravi e documentate situazioni familiari del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, valuterà positivamente la possibilità di convertire il rapporto di lavoro, per un periodo di tempo continuativo non superiore a 6 mesi, in telelavoro, purché ciò non risulti incompatibile con le esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda.

Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi.

I gravi motivi per i quali è possibile chiedere la temporanea conversione del rapporto in telelavoro sono a titolo esemplificativo: la perdita di autonomia personale, obbligo di cura e assistenza.

(...)

 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - IFOA (accordo 15/02/2023)

 

Art. 3: Smart working

(...)

In ordine ai criteri di eventuale autorizzazione al superamento del numero massimo delle giornate di smart working su base mensile ed alla deroga del divieto di smart working nella giornata di lunedì, questi daranno la priorità a:

(...)

  • lavoratori e lavoratrici con disabilità
  • lavoratori e lavoratrici affetti o a rischio contagio Covid

(...)

 

POSTE ITALIANE - Poste italiane (accordo 01/03/2022)

 

Accomodamento ragionevole

In considerazione degli elementi di flessibilità che rendono l'istituto del Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, anche in analogia con i principi enunciati dagli organismi internazionali in materia di uguaglianza e pari opportunità, Azienda e OO.SS. convengono che siano valutate con particolare attenzione, anche in relazione alla pianificazione delle giornate di Lavoro Agile e ferma restando la necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'Azienda, le richieste di attivazione del Lavoro Agile da parte di personale che versi in una delle seguenti fattispecie:

(...)

  1. lavoratrici/lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992;

(...)

  1. lavoratrici/lavoratori impiegati ai sensi della L. 68/1999;
  2. risorse in condizione di fragilità, adeguatamente accertata ai sensi delle disposizioni di legge;

(...)

 

ISTRUZIONE - Fondazione Enaip Lombardia (accordo 17/07/2023)

 

Art. 5, lett. e: e) Lavoro a tempo parziale-Lavoro agile

Fermo restando il riconoscimento delle priorità previste dalla normativa vigente per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e per l'accesso al lavoro in modalità agile, si concorda di agevolare l'accoglimento delle richieste di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, anche a carattere temporaneo, nei seguenti casi:

  • Lavoratori/Lavoratrici affetti da gravi patologie, sottoposti a terapie salvavita che comportino discontinuità nella prestazione lavorativa;

(...)

  • Rientro dalla maternità/paternità e/o altri congedi.

Negli stessi casi, se compatibile con la mansione e le esigenze organizzative, potrà essere richiesto il lavoro in modalità agile. Le richieste dovranno essere documentate da idonea certificazione e saranno valutate caso per caso ed eventualmente autorizzate dalla Direzione Risorse Umane, in accordo con la direzione di Centro.


Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021

 

Art. 10: Lavoratori fragili e disabili

Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

 

CCNL studi professionali (cod. CNEL H442)

 

Articolo 77: Lavoratrici e lavoratori con priorità

Come previsto dall'art. 18, comma 3-bis, della L. n. 81/2017, dovranno avere priorità le richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n.151/2001, ovvero, dal dipendente con familiari in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n.104/1992 o titolare dei medesimi benefici, ovvero, i genitori di minori di 8 anni di età. Si potranno riconoscere, dandone evidenza e diffusione tra tutti i dipendenti, altre categorie aventi accesso prioritario al lavoro agile, in quanto contraddistinte da specifiche esigenze di conciliazione vita-lavoro anche attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali ove costituite, e/o con le OO.SS. territoriali.